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La Sanità pubblica ai tempi del Granducato: Malati incurabili e curabili (2a e ultima parte)

Scritto da  Marcello Camici Sabato, 26 Luglio 2014 08:27

Il rigoroso controllo per “accordarsi asilo “ dentro uno spedale degli infermi granducale ed ivi essere assistiti e curati, avveniva tramite la presentazione di certificato medico di curabilità della malattia insieme con un attestato di appartenenza ad una delle tre fasce sociali: miserabile, povero, atto a pagare.

Il rigoroso controllo per “accordarsi asilo “ dentro uno spedale degli infermi granducale ed ivi essere assistiti e curati, avveniva tramite la presentazione di certificato medico di curabilità della malattia insieme con un attestato di appartenenza ad una delle tre fasce sociali: miserabile, povero, atto a pagare.
Dell’attestato di miserabilità che consentiva di potere godere del “benefizio di miserabilità” abbiamo già parlato ed ora parleremo degli altri.
Con l’attestato di povertà il malato poteva “essere ammesso al benefizio di pagare la sola metà della tassa di Spedale” il resto era a carico della comunità di appartenenza.
“Modello n°2.
ATTESTATO DI POVERTA’
Attestasi da me sottoscritto Parroco della Chiesa..... di.... della Comunità di..... qualmente N.N. di
professione... abitante nella predetta mia Cura, ed i suoi congiunti che per disposizioni delle Leggi Civili

sarebbero obbligati a prestare al medesimo gli alimenti, sono privi di ogni sorta di beni di fortuna, e non

hanno guadagni personali sufficienti a supplire alla totalità del rimborso delle spese di spedalità che potranno
occorrere per curarlo nell’attuale sua malattia; dimodochè lo reputo meritevole di essere ammesso al
benefizio di pagare la sola metà della tassa di Spedale; dichiarandomi garante e responsabile della verità
delle predette circostanze a forma del par. 18 della Istruzioni approvate con Veneratissimo Dispaccio di
S.A.I. e R. dè 17 Febbraio 1818,ed in fede mi sottoscrivo
N.N. Parroco
Visto per conferma del concorso delle prenarrate circostanze
Il Gonfaloniere della Comunità di
N.N.
Visto per l’oggetto che sopra
Il Vicario,Potestà o Commissario ec.
N.N. “
(Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore.C64.Carta 119.ASCP)
Col “Certificato di Solvibilità” rilasciato esclusivamente dal Gonfaloniere il malato era ammesso dentro l’ospedale e doveva pagare tutte le spese di spedalità. Il Gonfaloniere veniva anche a certificare la solvibilità di coloro a cui era stato riconosciuto il “benefizio di povertà” e cioè a dover “pagare la sola metà della tassa di Spedale”.
“Modello n. 3
CERTIFICATO DI SOLVIBILITA’ o sia di Potenza a pagare
per gl’Infermi a tutta paga o a mezza paga

Il Sottoscritto attual Gonfaloniere della Comunità di....  certifica ed attesta qualmente N.N. di
condizione.... abitante e domiciliato nella comunità predetta, il quale si trasferisce ad alcuno degli Spedali del
Gran-Ducato per esservi ammesso ad uno dei letti a mezza paga in forza dei suoi requisiti,e nel caso di non
precedente occupazione del numero totale di quelli, è in una situazione tale di interessi è in una situazione
tale da poter corrispondere la pagamento della metà della tassa di rimborso dello Spedale, conforme a me

è ben noto, e però convalido questo attestato con la mia personal garanzia in conformità del par 17 della
Istruzioni approvate con Veneratissimo Dispaccio di S.A.I. e R. dè 17 Febbraio 1818, ed in fede
Il Gonfaloniere della Comunità di
N.N.
Nota. Si avverte che i letti gratuiti essendo esauriti un malato accompagnato dal certificato di povertà

e dal soprascritto di solvibilità o potenza a pagare, è collocato nei letti paganti. E la Comunità dovrà

allora prendere per suo parzial rimborso quella somma che avrà giudicato esser in grado il malato
di pagare allo Spedale allorchè poi questo certificato dovrà servire per l’ammissione ad un letto a

intera paga, basta che il Gonfaloniere dichiari che N.N. il quale si trasferisce ad alcuno degli Spedali

del Gran-Ducato per esservi ammesso ad un letto pagante, è idoneo a corrispondere al pagamento

della tassa di rimborso dello Spedale nella sua totalità, conforme li è ben noto eec. con quel segue ecc..”
(Idem come sopra. C64.Carta 119.ASCP)
Sorsero problemi per quanto riguarda l’ammissione negli Spedali nonostante la presenza obbligatoriamente prescritta con chiarezza dalla legge della presentazione di un attestato sulla appartenenza alla fascia sociale.
Sembra infatti che i Malati si presentassero negli ospedali del Granducato “mancanti dei prescritti recapiti”, cioè mancanti della prescritta certificazione attestante la fascia sociale di appartenenza, non ”muniti di Certificati conformi ai modelli in stampa”, e, venendo indistintamente ricoverati in regime di
urgenza, erano poi “posti indistintamente al registro dei paganti a carico delle Comunità”.
E’ quanto si evince dalla lettera scritta al gonfaloniere di Portoferraio da parte del Soprassindaco dell’Uffizio Generale delle Comunità del Granducato di Firenze:
“853
Illustrissimo Signore
In conformità del disposto dei veglianti Ordini i Malati che reclamano l’ospitalità nei pubblici Stabilimenti
debbono essere muniti di Certificati conformi ai modelli in stampa già trasmessi a VS Illustrissima per
circolarsi ai Parrochi, i quali dagli Ordini sopraespressi sono richiamati nei congrui casi a rilasciare i detti
Certificati agli Abitanti compresi nelle loro rispettive Parrocchie.
Ciò non ostante mi viene riferito che alcuni Malati si presentano agli Spedali mancanti dei prescritti
recapiti, e che una tale mancanza (motivata forse dall’essere sprovvisti i Parrochi dei convenienti stampati)
produce l’effetto che gl’Infermi, sebbene ammessi per urgenza vengono posti indistintamente al registro dei
paganti a carico della Comunità.
All’oggetto pertanto che le Comunità medesime non risentano per questo titolo un’indoveroso
aggravio, sarà opportuno che VS Illustrissima procuri che i Parrochi compresi nel territorio di codesta
Comunità siano sempre forniti di un sufficiente numero di stampe, onde valere sene all’opportunità per l’uso
surriferito, prelevando la tenue spesa che può occorrere dalla somma portata a Bilancio di previsione sotto il
titolo –Spese di Amministrazione - all’Art. 15.
Di VS Illustr.ma
Firenze. Dall’Uffizio Generale delle Comunità del Gran-Ducato lì 2 novembre 1818.
Dev.mo Servitore. G. Brancadori Soprassindaco” (Idem come sopra.C64.Carta 143. ASCP)
Insomma pare di capire che i Malati si presentassero all’ospedale degli Infermi senza il prescritto certificato e fossero accolti e ricoverati in applicazione del dettato di legge e cioè in regime di urgenza .
Le spese di spedalità di questo ricovero erano a carico della comunità di appartenenza. Chissà se i “Parrochi” erano davvero sprovvisti dei “convenienti stampati” su cui dovevano certificare a quale fascia sociale apparteneva l’infermo ?
Marcello Camici
ASCP. Archivio storico comune Portoferraio

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