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Amministrazione della giustizia all'Isola d'Elba. Istituzione del vicariato di Portoferraio - 2^ parte

Scritto da  Marcello Camici Sabato, 17 Ottobre 2015 09:05

GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA.(1737-1801/1815-1860)

 

Nel Motuproprio del 17 novembre 1815 ,con cui si istituisce il governatorato dell’isola d’Elba, era chiaramente scritto che il nuovo Governatore Militare e Civile espleterà le proprie funzioni in materia di alta Polizia “secondo le istruzioni che gli verranno in appresso comunicate”.
Nell’aprile del 1816 arrivano queste istruzioni che valgono per tutto il territorio granducale.
Esse sono rivolte anche ai commissari regi agli auditori di governo e vicari regi.
Gli auditori di governo e i vicari regi erano giudici nei quali ancora non erano separate le funzioni amministrative da quelle prettamente giuridiche.
Avevano infatti competenze giudiziarie tanto civili che criminali, di consultori legali dei governatori e degli uffici provinciali dello stato nonché di consultori per le decisioni che prendevano direttamente gli uffici di governo centrali.
A capo dell’attività di polizia era il presidente del buon governo con sede a Firenze.


“Istruzioni Generali per i Governatori e Commissari Regi del Gran-Ducato

1. Tutti i Governatori e Commissari Regi saranno soggetti alla Direzione Superiore del Presidente del Buon Governo nelle materie di Polizia ed in quelle di competenza della Potestà Economica ed esso si regolerà a norma delle attribuzioni spettanti al suo posto rendendo conto per mezzo dell’I. e R. Segreteria di Stato di quegli affari che eccedono le sue facoltà ordinarie per attendere la Sovrana risoluzione


2. Lo Stabilimento dei Commissariati non diminuisce in alcuna parte le facoltà Giudiciare, Governative e di Polizia dei respettivi Vicari Regi


3. Siccome però i Governatori e i Commissari Regi assumono il carattere di Superiori Locali del rispettivo Governo e Commissariato nelle materie di buon governo e di Polizia,i Vicari Regi e gli altri Giusdicenti si metteranno in corrispondenza col respettivo Governatore e Commissario in tutti quei capi e per tutti quegli affari che eccedono le loro competenze ,ovvero esigano un provvedimento Straordinario


4. I Governatori e Commissari in vigileranno al buon ordine e al miglior sistema di amministrazione facendo presenti gli abusi ed inconvenienti che venissero a loro cognizione e indicando i provvedimenti necessari per ripararvi, ricondurre la regolarità e promuovere il bene delle popolazioni.


5. Fermo stante,come è stato detto, le ordinarie facoltà dei Vicari Regi negli affari spettanti alla Potestà Economica; essi risolveranno quelli di loro competenza e quando eccedono le dette loro facoltà ordinarie,rimetteranno gli atti col loro parere al Governatore o Commissario a cui è attribuita la facoltà di risolverli dentro i limiti della Carcere per un mese,delle staffilate, dell’esilio per sei mesi dal Governo o Commissariato e delle multe che non eccedono le Lire Cento.


6. Nella propria Giurisdizione criminale il governo di Siena, di quello di Pisa, e dei Commissariati, gli affari di polizia fino alla competenze dei Vicari Regi, potranno dai respettivi Auditori di Governo e Commissari Regi delegarli per il disbrigo al Cancelliere Criminale ,il quale avrà parimente sotto la
dependenza dell’Auditore di Governo o del Commissario Regio la Direzione della Cancelleria Criminale per ciò che concerne il servizio ordinario.


7. Gli affari superiori alle dette competenze saranno risoluti economicamente dal Governatore, sentito sempre l’Auditore di Governo e dal Commissario Regio dentro i limiti come sopra prescritti e qualora gli atti e le circostanze presentassero soggetto di maggiore coercizione il Governatore o Commissario ne renderanno conto alla Presidenza del Buon Governo cui spetterà di risolvere o partecipare l’occorrente


8. Dalle risoluzioni economiche dei Governatori e Commissari Regi potrà aversi ricorso al Presidente del Buon Governo che nel concorso di gravi circostanze avrà facoltà di sospendere anche l’esecuzione fino alla causa conosciuta


9. Il Governatore e i Commissari Regi dovranno tenere in buona regola un Protocollo di risoluzioni di Polizia e rimetterne mensualmente una copia al Presidente del Buon Governo


10. Lo stesso Protocollo si terrà da tutti i Vicari Regi i quali ne rimetteranno una Copia ogni mese al Governatore o Commissario Regio i quali ne faranno la trasmissione alla Presidenza del Buon Governo con le opportune avvertenze.


11. Né i Governatori né i Commissari Regi avranno facoltà di dispensare dall’osservanza di qualunque articolo di Regolamento Generale di Polizia o di Buon Governo se non ne saranno autorizzati espressamente e letteralmente dal regolamento stesso ed in questo caso dovranno per il canale della Presidenza del Buon Governo partecipare le loro disposizioni


12. Non ostante la corrispondenza del Vicari Regi con il respettivo Governatore o Commissario potranno essi rivolgersi direttamente al Presidente del Buon Governo in tutti i casi di urgenza ed ogni volta che lo reputino espediente al buon servizio senza omettere di darne parte contemporaneamente al
Governatore o Commissario Regio


13. I Vicari Regi rimetteranno i consueti rapporti settimanali al respettivo Governatore o Commisario da cui verranno rimessi nel loro originale al Presidente del Buon Governo con quelle osservazioni che stimeranno espedienti da aggiungervi


14. Gli Auditori di Governo di Siena e di Pisa e i Commissari Regi invieranno alla Presidenza il settimanale della propria Giurisdizione Criminale riunendovi quelle approvazioni che potessero resultare opportune dai rapporti particolari dei Giusdicenti del respettivo compartimento


15. Il Regolamento generale sulle Carceri come tutte le veglianti Istruzioni su qualunque articolo di spese di Giustizia e di polizia,resteranno inalterabili in tutte le parti e continuerà immediata e diretta la corrispondenza del Tribunali colla Presidenza o col regio Fisco


16. In questi rapporti amministrativi non lasceranno però i Governatori e Commissari Regi di portare la più scrupolosa vigilanza per dar conto d’ogni minimo inconveniente.


17. Tutti i Vicariati non compresi nel Compartimento di alcun Governo o Commissariato rimarranno in comunicazione immediata col Presidente del Buon Governo il quale continuerà a tenere la direzione a forma dei regolamenti e Istituzioni attualmente veglianti.

 

Lì 9 Aprile 1816
V.o N. Corsini
V.o G.B. Nomi
Concorda con l’originale
G. Bologna “

(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 3.Carta 170.ASCP)

 

Marcello Camici
ASCP:Archivio storico comune Portoferraio

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