Stampa questa pagina

Precisazioni ispirate dall' A Sciambere sul voto agli extracomunitari

Scritto da  Andrea Galassi Domenica, 17 Marzo 2013 07:28

Senza entrare nel merito del dibattito sì/no sul prossimo referendum sul comune unico, un paio di considerazioni sull'intervento di Dante Leonardi, nell'A Sciambere degli extracomunitari al voto e della coerenza, mi spingo a farle.

Senza entrare nel merito del dibattito sì/no sul prossimo referendum sul comune unico, un paio di considerazioni sull'intervento di dante Leonardi, nell'A Sciambere degli extracomunitari al voto e della coerenza, mi spingo a farle.
L'affermazione la Legge Regionale pare nettamente in contrasto con la normativa Nazionale e in questo caso sembra che ci troviamo di fronte a un conflitto Costituzionale è priva di fondamento. La legge regionale che disciplina i referendum (62/2007) non contrasta affatto né con l'articolo 133, né con l'articolo 75 della nostra Carta fondamentale.
Infatti l'articolo 133, al secondo comma, recita: La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. Diventa evidente quindi che il referendum sul comune unico si gioca in un campionato regionale, e quindi con le regole dettate da Firenze.
È vero che l'articolo 75 della Carta riporta, al terzo comma: Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. Escluderebbe dunque gli extracomunitari e gli apolidi. Ma va considerato che l'articolo 75 disciplina l'unico tipo di referendum, quello abrogativo, che ha valore sulla formazione delle leggi. A nessun livello istituzionale in Italia esiste il referendum propositivo. Il referendum sul comune unico può essere solo di un tipo: consultivo. Per questo la palla ripassa alla normativa regionale – che infatti nel Titolo V della suddetta legge regionale specifica Referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, per la fusione di comuni esistenti o per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, ai sensi dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione – senza intaccare minimamente le disposizioni dell'articolo 75. La palla passa alla Regione, come detto, con tutto ciò che ne consegue: ovvero l'articolo 61 (Diritto di partecipazione), che rimanda all'articolo 45 per i soggetti partecipanti. Che, con buona pace dei favorevoli e dei contrari, includono gli extracomunitari e gli apolidi.
Fuorviante è anche l'affermazione è curioso osservare che i soggetti non appartenenti per norma di legge all’elettorato attivo sono titolati a votare per l’eliminazione di Sindaci di Enti locali, mentre non sono titolati per l’elezione degli stessi. Le elezioni amministrative, come tutte le elezioni, hanno valore decisionale effettivo. Qui, è da ribadire, si tratta di referendum consultivo, ovvero niente che abbia valore esecutivo il giorno dopo, senza una successiva delibera regionale. Gli extracomunitari e gli apolidi quindi non sono titolati a eliminare un bel niente. È come paragonare un calcio nelle palle a una minaccia di un calcio nelle palle.
Stesso discorso vale per i cittadini italiani residenti all'estero: può piacere o no che si dia loro un diritto pari a quello degli italiani in patria, ma questa è la legge, bellezze, e voi non ci potete fare niente. A meno che vi facciate eleggere in parlamento e riusciate ad abrogare la legge Tremaglia. Buona fortuna.
Quindi se qualche contenzioso verrà fuori alla fine (solo alla fine? perché, finora invece i due schieramenti si sono scambiati baci e abbracci?) potrà vertere su tutto, ma non certo su una legislazione chiara e cristallina.

andrea galassi

Vota questo articolo
(0 Voti)