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Guerra di corsa e Pirateria nei mari dell'Elba. Regolamento per l'armamento dei bastimenti da guerra - 2^ parte

Scritto da  Marcello Camici Domenica, 24 Maggio 2015 10:55

 

GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA (1737-1801/1815-1860)

Il Regolamento per l’armamento di bastimenti con licenza(lettera di marca) ad esercitare guerra di corsa nei mari dell’Elba,dopo aver stabilito che tale armamento deve avvenire con costituzione di società in
accomandita,che cosa è il conto delle spese e il diritto di commissione,dopo aver parlato del luogo dell’armamento,degli obblighi dell’armatore e del capitano dei bastimento corsaro,dei còmpiti del capitano del porto dove avviene l’armamento,dei còmpiti del bastimento corsaro, passa e prosegue a descrivere in dettaglio chi e quali devono essere le prede e relativa modalità di trattamento ,di abbordaggio,gli obblighi del Capitano del Corsaro e del Conduttore di Prede,del modo di procedere nel trattamento delle Prede,del modo di procedere alla loro vendita,del coinvolgimento del Tribunale alla vendita delle prede.
 

 

Individuazione delle prede e modalità di trattamento
“Art 16.
Saranno di buona preda tutti i Bastimenti e loro carichi appartenenti alle qui appresso indicate Reggenze Barbaresche attualmente in guerra con la Toscana, cioè Algeri, Tunisi, Tripoli ed altre della costa di Barberia,escluso il Regno di Marocco, con cui veglia un trattato di pace non mai violato
Art.17
Le Mercanzie su i Bastimenti appartenenti a tali Reggenze e che navigano colla loro Bandiera le quali dalle Polizze di Carico o da altri Documenti trovati a bordo del Bastimento predato si riscontrassero appartenere legittimamente a sudditi di Potenze amiche o alleate,saranno restituite ai Proprietari che le reclameranno: il reclamo non sarà per altro ascoltato se non è appoggiato alle risultanze dei documenti trovati a bordo del Bastimento predato nell’atto del suo arresto o se da altre prove equipollenti non risulta la prova della loro vera pertinenza.
Art.18
Nel caso che un Bastimento stato predato dai Corsari delle sopradette Reggenze,fosse ripreso da un Corsaro Toscano,se il Bastimento era stato per ventiquattr’ore nelle mani dei nemici,apparterrà in totalità al Corsaro ripredatore,se le ventiquattr’ore non erano compiute,il Corsaro acquisterà il terzo soltanto del Bastimento e del Carico
Art. 19
E’ proibito espressamente ad ogni Capitano di Corsaro di arrestare o visitare sotto qualunque pretesto i Bastimenti portanti bandiera di Potenze amiche o alleate sotto la pena di due anni di carcere oltre la refezione dei danni,spese ordinarie e straordinarie”

 

Modalità di abbordaggio delle prede
“Art 20
Al momento in cui il Corsaro abborderà un bastimento nemico,s’impadronirà subito di tutte le carte e documenti appartenenti al bordo,le chiuderà in un sacco o cassa sotto sigillo,farà chiudere e sigillare le casse e boccaporti ove si trovassero le mercanzie o denari,alfin che nulla sia distratto e farà delle circostanze dell’arresto e di tutte le sopradette operazioni un dettagliato rapporto in scritto in presenza del Capitano predato e di di due suoi marinari non meno che dei due principali Uffiziali del Bastimento predatore e quest’atto sarà sottoscritto da tutti o vi sarà fatta menzione di coloro che non sapessero scrivere.
Art 21
Nel caso che la difficoltà di condurre il bastimento predato in un Corso obbligasse il Capitano predatore ad abbandonarlo,egli dovrà trasportare sul proprio bordo le Carte sopradette,dovrà ritenere il Capitano ed un altro marinaro del Bastimento predato ed imbarcare quelle merci o effetti che crederà poter portare facendo di tutto un inventario nella stessa forma prescritta per il rapporto dell’Arresto
Art 22
Il Capitano del Corsaro predatore imbarcherà sul Bastimento predato un Conduttore della preda che sarà munito di una Commissione a tal effetto saranno rilasciate con ogni Lettera di Marca dodici Commissioni di Conduttori di prede.Il Capitano consegnerà a questo Conduttore l’atto da lui fatto nell’Arresto ed il sacco o cassa contenenti le carte trovate a bordo”
 

 

Obblighi del Capitano del Corsaro e del Conduttore della preda
“Art 23
All’arrivo di una preda nei porti Toscani o di Potenze amiche o alleate il Capitano del Corsaro o il Conduttore della preda farà la sua dichiarazione sulle circostanze dell’Arresto e condotta avanti il Capitano del Porto nei Porti Toscani ed avanti il Console Toscano nei porti esteri e consegnerà loro dietro inventario e ricevuta tutte le carte e documenti trovati a bordo”
 

 

Del modo di procedere nel trattare le prede
“Art 24
Immediatamente dopo questa dichiarazione I funzionari indicati di sopra stabiliranno a bordo della preda un guardiano incaricato d’invigilare alla Conservazione degli effetti e mercanzie ed apporrano o faranno apporre in caso di contumacia nuovi sigilli alle casse e boccaporti se lo riterranno necessario
Art 25
Il Capitano del Porto o il Console dopo aver fatto l’inventario della carte trovate a bordo del Bastimento predato,sottoporrà immediatamente a costituto il Conduttore delle prede due dei suoi marinari e quei prigionieri che si troveranno arrestati su tutte le circostanze dell’arresto e sulla pertinenza delle mercanzìe componenti il carico del Bastimento:questi costituiti documenti trovati a bordo e l’atto fatto al momento dell’arresto costituiranno il processo che sarà spedito tuttal più nel termine di tre giorni alla Cancelleria del Tribunale Civile e Consolare di Livorno incaricato di giudicare sulla validità delle prede
Art 26
Se dalle carte trovate a bordo non si riscontra che le mercanzìe predate appartengono a sudditi di Potenze amiche o alleate e se dal resultato dei Costituti non si prova che tutto o parte delle carte possono essere state sottratte dai predatori,come pure so non concorrano altri riscontri da concludere in modo equipollente la prova della pertinenza a sudditi di nazioni amiche,delli oggetti predati o la prova della sottrazione della Carte di bordo ed altri documenti giustificativi la detta pertinenza il Capitano del Porto o il Console potrà subito dopo terminato il processo permettere la vendita dei Bastimenti e loro carichi sulla domanda dell’Armatore o suo Commissionato.
La vendita inoltre potrà permettersi sempre per quelle mercanzìe alla conservazione delle quali potesse nuocere ritardo,beninteso che quando vi sia reclamo o dubbio di pertinenza a sudditi di Potenze amiche o alleate il prezzo degli oggetti venduti debba essere depositato o invero pagato previa idonea cauzione”

 

Del modo di procedere alla vendita delle prede
“Art 27
La vendita sarà sempre fatta in Lotti al pubblico incanto avanti il Capitano del Porto, o Console,ed in presenza dell’Armatore o suo commissionato,previa l’affissione degli Editti nel luogo della vendita ed in quelli circonvicini. L’Armatore fisserà la prima messa a prezzo di ciascun Lotto,la consegna sarà fatta agli acquirenti subito dietro la giustificazione del pagamento da essi fatto anticipatamente,del prezzo di ciascun Lotto nella Cassa dell’Amministrazione delle Regie Rendite,il pagamento potrà anche farsi in Cambiali accettate da pubblici negozianti,di soddisfazione dell’Armatore,ad un mese al più di scadenza.Tutte le spese di vendita saranno a carico dei Compratori.
Art 28
Quelle mercanzìe che fossero riconosciute appartenenti a sudditi di Potenze Amiche o Alleate se non se ne facesse la vendita per impedirne la deterorazione saranno depositate previo Inventario in dei magazzini chiusi con due chiavi differenti una delle quali resterà nelle mani del Capitano del Porto o del Console e l’altra in quelle dell’Armatore o suo Commissionato.
Art 29
Se le mercanzìe contemplate nell’articolo precedente saranno reclamate e se il reclamo dei Proprietari sarà fondato sui documenti trovati a Bordo del Bastimento predato o sovra altre prove equipollenti saranno loro restituite previo il consenso scritto dell’Armatore o suo Commissionato: in caso di dissenso l’affare sarà portato alla cognizione del Tribunale Civile e Consolare di Livorno,ritenuti i rimedi ordinari dell’appello a forma della procedura Toscana con che pur trattandosi di giudizi sommarissimi e di loro natura esecutivi sia permesso di procedere previa cauzione del restituendo anche dopo la prima sentenza declaratoria della confisca della vendita del Bastimento e carico predato
Art 30
I Consoli Toscani nei Porti Esteri percepiranno il diritto dell’un per cento sull’importare netto delle prede condotte nei Porti di loro residenza e delle quali avranno avuta l’amministrazione
 

 

Coinvolgimento del Tribunale nella vendita delle prede
“Art 31
Pervenuto il processo di ciascuna preda alla Cancelleria del Tribunale Civile e Consolare di Livorno,sarà subito nominato dal Presidente un Console per fare il rapporto al Turno dei Giudici destinato alla cognizione e decisione della causa.L’Armatore presenterà al medesimo la domanda di confisca e la causa sarà decisa colle formalità e nei termini prescritti per i giudizi sommarissimi
Art 32
Dentro i tre giorni dalla pronunzia della sentenza il Cancelliere del Tribunale ne rimetterà copia al Capitano del Porto del luogo dell’armamento il quale la notificherà all’Armatore.Fatta la vendita del Bastimento e carico predato se non fosse stata fatta precedentemente l’Armatore procederà subito avanti il Capitano del Porto o Console alla liquidazione particolare di ciascuna preda separatamente.

(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 3.Carta 148.ASCP)

Marcello Camici
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ASCP.Archivio storico comune Portoferraio

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