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Confesercenti: canone RAI ed esercizi commerciali

Scritto da  Confesercenti Lunedì, 21 Luglio 2014 11:53

La Confesercenti intende precisare, in merito ai bollettini Rai che stanno arrivando alle attività commerciali che non possiedono televisori, che è obbligatorio pagare il canone solo se possiedono personal computers, video/display o comunque altri apparecchi muniti di sintonizzatore atto alla ricezione del segnale terrestre o satellitare di radiodiffusione.

La Confesercenti intende precisare, in merito ai bollettini Rai che stanno arrivando alle attività commerciali che non possiedono televisori, che è obbligatorio pagare il canone solo se possiedono personal computers, video/display o comunque altri apparecchi muniti di sintonizzatore atto alla ricezione del segnale terrestre o satellitare di radiodiffusione. Quindi, un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni e conseguentemente per esso non va pagato alcun canone Tv.
Le lettere della RAI che in questi giorni, pur essendo già da tempo scaduto il termine di pagamento del canone per coloro che sono tenuti a farlo, stanno arrivando a numerose attività commerciali sono accompagnate da un bollettino: ebbene Confesercenti raccomanda alle imprese associate di prestare attenzione al fatto se gli apparecchi detenuti nell’ambito aziendale appartengano o meno alla tipologia sopra descritta (ovvero apparecchi muniti di sintonizzatore), poiché solo in caso affermativo il pagamento del canone speciale RAI è dovuto.
Nei casi in cui l’azienda utilizzi monitor/display non allo scopo di consentire al pubblico la visione di programmi televisivi, ma per effettuare promozioni di propri prodotti/servizi (ad esempio in agenzie di viaggio, negozi di abbigliamento, profumerie etc etc) o per consentire la visualizzazione dei risultati di giochi/scommesse (ad esempio le tabaccherie), il canone speciale RAI sarà dovuto qualora il monitor/display in utilizzo sia dotato di sintonizzatore, e dunque risulti adattabile allo scopo della ricezione del segnale radiotelevisivo, a prescindere dall’effettivo uso diverso.
Ne consegue, in sintesi, che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.
Per ulteriori dettagli si veda sul sito www.confesercenti.li.it dove è riporta la copia della tabella predisposta dalla RAI per chiarire chi ed in quali situazioni è tenuto al pagamento del canone.

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