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Contributi per gli immobili dei privati distrutti o danneggiati dall'alluvione del 7 novembre 2011

Scritto da  Vanno Segnini Sindaco Lunedì, 31 Marzo 2014 14:52

Bando pubblico per richiedere contributi per gli immobili dei privati distrutti o danneggiati nell'evento alluvionale che ha colpito il Comune di Campo nell'Elba e Marciana, di seguito tutte le istruzioni per compilare il modulo di richiesta

Bando pubblico per richiedere contributi per gli immobili dei privati distrutti o danneggiati nell'evento alluvionale che ha colpito il Comune di Campo nell'Elba e Marciana, di seguito tutte le istruzioni per compilare il modulo di richiesta:

1. FINALITA’ DEL CONTRIBUTO
In conformità all’articolo 3 dell’OPCM 3974 del 5 novembre 2011, il contributo è finalizzato a favorire il ripristino delle unità immobiliari distrutte o gravemente danneggiate ovvero rese inagibili. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni e nei limiti in cui siano compatibili con l’OPCM 3974/2011, si richiamano le disposizioni di cui al DPGR n. 24/R del 19 maggio 2008.
2. BENEFICIARI
Sono i privati residenti nei Comuni individuati dall’ordinanza commissariale n.12 del 22/03/2012 - Campo nell’Elba e Marciana - che, a seguito degli eventi di cui alla dichiarazione di stato di emergenza prevista dal DPCM del 25/11/2011, abbiano presentato al Comune di residenza la segnalazione del danno mediante la scheda di segnalazione regionale prevista dal DPGR 19 maggio 2008 n. 24R e che avranno eseguito i lavori entro la data di scadenza del bando di cui al punto 6.
3. BENI DANNEGGIATI
Possono essere le unità abitative o le parti comuni di immobili, destinati ad abitazione principale (ovvero quella nella quale risultava anagraficamente residente alla data dell’evento alluvionale - 07/11/2011), conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia che a seguito
degli eventi suddetti siano state:
- distrutte o totalmente inagibili;
- danneggiate o parzialmente inagibili.
Le parti distrutte, danneggiate o inagibili possono essere sia quelle strutturali e non, sia quelle impiantistiche come da schede di segnalazione.
Il danno ammissibile è quello risultante dalla documentazione di spesa ed è comprensivo di Iva. Le unità abitative distrutte o totalmente inagibili sono considerate comprensive delle relative pertinenze ai sensi dell’art. 3 comma 2 OPCM 3974/2011.

DEFINIZIONI applicate ai punti 2) e 3) del presente bando, ai sensi dell’art.13 del DPGR 24R/2008:
1. I <soggetti privati> comprendono:
a) le persone fisiche;
b) le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni private che svolgono, senza fi ne di lucro, attività socioassistenziale ed ad integrazione socio-sanitaria.
2. Il <nucleo familiare> indica la composizione familiare anagrafica di cui all’art 4 del DPR 30 maggio 1989 n.223, “nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”; al nucleo familiare sono parificate le forme di convivenza anagrafica di cui all’art. 5 del DPR n.223/1989.
3. L’<unità immobiliare di residenza> è l’unità immobiliare di civile abitazione in cui uno o più soggetti risultino avere la residenza anagrafica in quanto:
a) proprietario o titolare di altro diritto reale, in base ad una atto giuridicamente rilevante e già registrato alla data dell’evento;
b) titolare di diritto di godimento, in base ad una atto giuridicamente rilevante e già registrato alla data dell’evento;
c) soggetto legato al proprietario da vincolo di parentela sino al terzo grado.
E’ parificata all’unità immobiliare di residenza l’unità immobiliare destinata ad attività socioassistenziali ed ad integrazione socio-sanitarie ai sensi degli artt.21 e 22 della legge regionale 24 febbraio 2005, n.41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
4. L’<immobile di residenza> è l’immobile composto da più unità immobiliari di cui almeno una rientri nella categoria di cui al precedente punto 3).
5. L’<immobile inagibile> indica l’immobile per il quale sia intervenuto, da parte dell’autorità competente, apposito provvedimento di dichiarazione di inagibilità totale ovvero di inagibilità parziale tale da escludere l’uso abitativo del medesimo.
4. SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO
Le spese ammissibili a contributo, sia per le singole unità sia per i condomini, possono essere:
- per le unità abitative distrutte o totalmente inagibili: le spese di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione, di acquisto di nuova unità abitativa, nel medesimo comune od in altro diverso;
- per le unità abitative danneggiate o parzialmente inagibili: le spese per il ripristino.
Nel caso di lavori eseguiti in proprio possono essere ammissibili a contributo le spese sostenute per l’acquisto dei materiali necessari per la loro esecuzione o dei materiali di ricambio necessari per la riparazione, documentate come in seguito indicato

DEFINIZIONI applicate al punto 4) del presente bando, ai sensi dell’art.14 del DPGR 24R/2008:
1. Ai fi ni delle disposizioni di cui al DPGR 24R/2008, sono considerati danni gravi le lesioni ad uno o entrambi gli elementi sotto indicati:
a) parti strutturali orizzontali e verticali quali: murature portanti, pilastri e travi in cemento armato o in legno, fondazioni o solai, dell’unità immobiliare di residenza ovvero dell’immobile di residenza;
b) manto di copertura dell’unità immobiliare di residenza ovvero dell’immobile di residenza.
2. Sono altresì considerati gravi i danni che comportano la necessità di rifacimento di parti non strutturali quali: tramezzi, intonaci, pavimenti, infissi, estese per tutta o gran parte della superficie delle unità immobiliari di residenza danneggiate, ovvero la sostituzione di impianti funzionali all’uso abitativo quali: impianti elettrici, riscaldamento, idrico compreso il trattamento delle acque, ascensore dell’immobile di residenza.
3. Non danno luogo all’avvio di procedure contributive né sono ammissibili a contributo i danni, ancorché diffusi, che abbiano comportato la compromissione degli elementi di cui al precedente comma 2 superabile con interventi di manutenzione, quali pulizia dei pavimenti, sostituzione delle tegole, imbiancatura, sostituzione di piccole parti degli impianti.
4. Non danno, altresì, luogo all’avvio di procedure contributive né sono ammissibili a contributo i danni, ancorché gravi che riguardino:
a) pertinenze delle unità immobiliari quali garage, cantine, muri di recinzione, giardini e terreni e comunque locali che non sono adibiti ad uso abitativo ovvero che non possono essere adibiti a tale uso in base alla normativa edilizia.
b) immobili o parti di immobili realizzati in contrasto con le disposizioni urbanistiche ed edilizie, ove, ai sensi dell’art.31 del DPR 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) gli interventi siano stati eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, salvo che sia intervenuta sanatoria, ovvero che siano utilizzati in difformità alle disposizioni vigenti.
5. PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è determinato ai sensi dell’articolo 3 dell’OPCM 3974/2011:
- distrutte o totalmente inagibili fino al 100% del valore nel limite massimo del costo al mq degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata per una superficie complessiva non superiore a quella distrutta o totalmente inagibile e comunque nel limite massimo di 120 mq;
- danneggiate o parzialmente inagibili fino al 75% del danno e comunque nel limite massimo di euro 100.000,00 per ciascuna unità abitativa.
E’ ammessa la cumulabilità, in base a quanto previsto dall’articolo 3 comma 9 della OPCM 3974/2011, fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, non oltre l’importo del costo necessario per la riparazione o per la nuova acquisizione dei beni danneggiati.
6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata, all’Ufficio Protocollo del Comune di Campo nell’Elba, entro il giorno 30 aprile 2014 a pena di inammissibilità da parte di:
- proprietario
- affittuario dell’immobile o titolare di diritto reale o di godimento sul medesimo
- amministratore del condominio oppure uno dei condomini specificatamente delegato.


Per la domanda deve essere utilizzato il modello I allegato alle presenti disposizioni allegando i seguenti documenti:
- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
- eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo e/o del contributo pubblico ove già percepito;
- giustificativi della spesa (fatture o ricevute fiscali intestate per prestazioni di servizi o acquisto materiali, e quietanzate per avvenuto pagamento dal prestatore di servizi o fornitore in originale o copia conforme).
Per le domande inviate a mezzo del servizio postale, fa fede la data del timbro postale di invio.
7. DOVE CHIEDERE INFORMAZIONI
Presso l’Ufficio allestito al piano primo del Palazzo Comunale di Campo nell’Elba nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12:00.
8. MODULISTICA
La modulistica relativa alla procedura, è disponibile sul sito web del Comune di Campo nell’Elba www.comune.camponellelba.li.it
E sul sito internet della Regione Toscana www.regione.toscana.it/regione/amministrazionetrasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il Sindaco
Dr. Vanno Segnini

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