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Granducato di Toscana Asburgo-Lorena: Priori e Consiglieri (1a Parte)

Scritto da  Marcello Camici Domenica, 12 Gennaio 2014 08:48

Il regolamento particolare per l’Elba emanato da Ferdinando III nel dicembre del 1815 aveva gettato le basi amministrative con le quali l’isola fu amministrata dopo il restaurato governo granducale toscano  asburgo-lorenese e cioè fino all’annessione al regno d’Italia.

Il regolamento particolare per l’Elba emanato da Ferdinando III nel dicembre del 1815 aveva gettato le basi amministrative con le quali l’isola fu amministrata dopo il restaurato governo granducale toscano  asburgo-lorenese e cioè fino all’annessione al regno d’Italia.
Aveva distinto il territorio in quattro comunità per ciascuna delle quali era previsto un gonfaloniere, con priori e consiglieri.
Un solo cancelliere, residente in Portoferraio.
Il sistema dell’imborsazione era usato nella scelta e nomina degli amministratori locali e si basava sul censo legale. Solo chi era possidente e pagava le tasse (censo legale) poteva essere imborsato.
Estratto  a sorte, doveva risiedere nel magistrato.
Se ricusava la carica, era sottoposto alla pena della tassa del rifiuto.
A Portoferraio,Il censo legale ritenuto necessario per far parte della borsa di Gonfaloniere ,non doveva essere minore di lire 80 e 50 per le altre comunità;per far parte,essere imborsati nella borsa dei Priori bisognava essere tassati per non meno di lire 40 per Portoferraio e di lire 30 nella altre comunità;nella borsa dei Consiglieri erano imborsati tutti i possidenti di beni stabili qualunque ne fosse il valore e l’importo corrisponde di tasse pagate.   
Il sistema dell’imborsazione, che trova le sue origini nella storia del comune di Firenze,  fu riformato da Ferdinando III,asburgo-lorena, con legge del 16 settembre 1816 : il gonfaloniere non fu più estratto ma nominato dal Granduca.
 Priori e Consiglieri continuarono ad essere estratti a sorte dalle relative borse ,ai Priori venne però richiesto di possedere un Censo doppio rispetto a quello finora vigente per potere essere imborsati .Nella Magistratura Civica di Portoferraio molti Priori in carica dal 1815 decaddero con la nuova legge.
Furono sostituiti subito perché la loro presenza era obbligata : insieme col Gonfolaniere formavano infatti  la Magistratura Civica e ,quando riuniti insieme con i Consiglieri, formavano il Consiglio Generale Comunitativo.
La figura del Priore così pure quella del Gonfaloniere,come amministratori locali di comunità, affonda le sue radici  nella storia della città di Firenze e,più in particolare con la nascita del comune in questa città.
E’ alla fine del 1200 che nel comune di Firenze compare l’istituzione del collegio di sei Priori delle Arti.

La legge di riforma del settembre 1816 fissò come si doveva  procedere per la convocazione e del Magistrato (Gonfaloniere e Priori), del Consiglio Generale Comunitativo  e come  doveva svolgersi  l’”adunanza magistrale”.
Inoltre – ne abbiamo già parlato- consegnò molte “attribuzioni ed incombenze” al Gonfaloniere e,come sopra accennato,per le cariche di Priore e Consigliere fu stabilito che rimanesse il sistema dell’imborsazione:

“Art IX
I Priori e i Consiglieri si estrarranno a sorte dalle rispettive Borse.”(Circolari ed ordini al Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 37 bis.ASCP)

Per entrambe (Priore e Consigliere) fu inoltre fissato A)un abbassamento dell’età per ricoprire la carica,passando da trenta  a venticinque anni,B) la gratuità dell’incarico,che finora era pagato a carico della Comunità, se non per le spese vive “a titolo di rimborso”,C)la tassa di Rifiuto nel caso di ricusazione della carica:

“Art XVIII
E’ dichiarato che l’età di venticinque anni sarà bastante per l’ammissione e l’esercizio dell’Uffizio di Priore o Consigliere.
Art XVI
L’Uffizio del Gonfaloniere ,dei priori e dei Consiglieri è gratuito.  I Priori e i Consiglieri conseguiranno non ostante a titolo di rimborso di spese vive la metà dell’emolumento assegnato dalle rispettive Comunità agli attuali residenti, e Consiglieri ed il rimanente sarà destinato per indennità di spese al Gonfaloniere .
Art. XVII
Chiunque estratto e prescelto all’Uffizio di Priore recusi di accettarlo,qualora non abbia titoli legittimi d’esenzione a forma dei Veglianti Regolamenti,che in questa parte rimangono in vigore dovrà pagare la Tassa di Rifiuto nella somma di lire cento. Per i Consiglieri questa tassa sarà di lire cinquanta a benefizio della Cassa Comunitativa.” (Idem come sopra)

I parroci ,se possidenti,  erano imborsati  ma ,se estratti, erano “dispensati dalla residenza come Priori o Consiglieri” in quanto esercitano “Cura d’Anime”:

“Art XIX
A riguardo delle molteplici e gravi incombenze affidate ai Parrochi,che esercitano Cura d’Anime,e che trovansi interamente dedicati al servizio spirituale dei popoli,da cui non potrebbero esser distratti in affari temporali senza pregiudizio del Sacro Ministero,restano detti Parrochi dispensati dalla residenza come Priori,o Consiglieri con facoltà di sostituire altro soggetto secolare capace di tale Uffizio”(Idem come sopra)

I Priori che al momento dell’entrata in vigore della legge non godono di “Censo duplo “di quello stabilito al presente in ciascuna Comunità” sono tutti “inabilitati” a risiedere come Priori. Questa norma del dover possedere da parte dei Priori un “Censo duplo” rispetto a quello finora richiesto per poter partecipare all’imborsazione,è novità assoluta che viene introdotta con l’art X della legge 16 settembre 1816,creò non pochi problemi di cui parlerò a parte:

“Art XX
Saranno inabilitati a risiedere come Priori quei Possessori,i quali non godono di un Censo duplo di quello stabilito al presente in ciascuna comunità dai rispettivi Regolamenti Generali o particolari secondo le cifre estimali veglianti nelle Comunità istesse”(Idem come sopra)

I Parroci estratti e dispensati dal ricoprire la carica di Priore potevano essere sostituiti con “altro soggetto secolare capace di tale uffizio” ,mentre i Priori in carica inabilitati dall’entrata in vigore della legge, potevano essere sostituiti con diversa procedura:

“Art XXI
Quelli che hanno facoltà di sostituire dovranno nominare un soggetto secolare tra gl’imborsati capaci, prima che sia rimessa la nota degli estratti al Senator Soprassindaco” (idem come sopra)

Questa norma di legge indica  che l’estrazione dalla borsa  deve essere accompagnata da una “nota degli estratti al Senator Soprassindaco”.Ciò significa che deve essere direttamente informato il governo a Firenze,essendo il Senator Soprassindaco residente in Firenze mentre il Provveditore Soprassindaco ,a Pisa.
Marcello Camici

ASCP. Archivio storico comune Portoferraio

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