Alla data di ieri, 31 marzo, è terminato il periodo di rischio incendi boschivi su tutto il territorio della regione Toscana. Cessa, pertanto, anche il divieto di abbruciamento collegato.
Ricordiamo che gli abbruciamenti sono normati dal Regolamento Forestale (DPGR 48/R/2003) di cui è o opportuno tenere conto delle prescrizioni, tratte dall'articolo 66, relative agli abbruciamenti in aree non boscate:
a) l'abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento, assicurandosi di non lasciare tizzoni o braci non completamente spenti;
b) l'abbruciamento deve esserere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale;
c) nel caso di abbruciamento di stoppie di cereali o di altri abbruciamenti effettuati su materiali non concentrati in cumuli, in assenza di barriere idonee che impediscano la propagazione del fuoco, deve essere creata una fascia d'isolamento, della larghezza minima di 5 metri, costituita da terreno lavorato, o comunque privo di vegetazione ed in grado di isolare l'area oggetto dell'abbruciamento.