La mancanza di una convenzione, di un trattato tra il governo di Portoferraio da un lato e quello di Longone e di Piombino dall’altro su come comportarsi nei confronti di soldati disertori dei reciproci presidi militari, ha creato nel seicento e nel settecento non pochi incidenti di stato con discussioni tra governatori e governi.
Due carte di archivio manoscritte, avanti retro, dallo scrivente, ritrovate nell’archivio storico del comune di Portoferraio e trascritte, attestano quanto sopra accennato e al tempo stesso svelano un capitolo nuovo e sconosciuto sulla vicenda storica della diserzione nel territorio dell’Elba di cui niente sappiamo dalla storiografia locale.
Il 7 novembre 1739 arriva da Firenze una lettera al governatore di Portoferraio Coresi del Bruno con accluso copia della convenzione stipulata nel settembre dello stesso anno (9 settembre 1739) tra la repubblica di Lucca e il Granduca di Toscana affinché il governatore di Portoferraio “possa a forma della medesima regolare in avvenire il suo contegno nei casi discussi in ditta convenzione”.
Nel settecento la Repubblica di Lucca è uno stato aristocratico indipendente, esistito dall'inizio del dodicesimo secolo fino al 1799. E’ governata da un governo aristocratico e il suo territorio si estende nella pianura attorno alla capitale, la media valle del Serchio e una parte della Garfagnana.
La convenzione, che si dipana in undici articoli, è inviata, affinché serva di aiuto, al governo di Portoferraio su come debba comportarsi applicandola negli episodi di diserzione, caso per caso, o col governo di Longone o col governo di Piombino.
I casi discussi nella convenzione sono molteplici ed evidenziano la complessità dei problemi che, con la diserzione, nascono tra i governi.
Questi i casi ai quali il governo di Portoferraio deve regolare il suo contegno per l’avvenire:
Emissione di un bando per arrestare il disertore concordato con il principe del governo dello stesso disertore ed emissione di bandi con quella pena per il disertore che sarà giudicata propria dall’un e dall’altro Principe (articolo primo).
A seguito dell’arresto del disertore se ne dà avviso all’ufficiale più vicino dello stato da cui è venuto il disertore e ad questo stato deve inviarsi un picchetto per ricevere il disertore al confine (articolo secondo).
Ai disertori consegnati non potrà essere dato un castigo che conduca alla morte (articolo terzo).
Quei disertori sudditi che entro dieci giorni sono stati a denunziarsi al Commissario non sono restituiti, con restituire montatura armi e cavallo del disertore, al quale si darà un congedo libero di servirsene per due anni in ogni luogo eccettuato nelle piazza di quella guarnigione da cui ha disertato (articolo quattro).
Trascorso il termine di dieci giorni senza il disertore si sia denunciato al Commissario esso non va considerato come suddito ma come straniero e va arrestato e datone avviso all’ufficiale più vicino per la di lui consegna (articolo cinque).
Tutte le spese sostenute per l’arresto e la custodia del disertore pagate all’atto della consegna (articolo sei).
Si riterranno disertori tutti quelli che ,in giorno, non avranno passaporto (articolo sette).
I disertori non sudditi e non rei dei delitti scritti nell’articolo nono sono consegnati liberamente al tribunale mentre quei disertori sudditi che si fossero denunziati al commissario restituendo le rose rubate benché colpevoli di tutto ciò non devono consegnarsi al tribunale ma castigati dal proprio Principe (articolo otto).
Si procura l’arresto di tutti i rifugiati che nell’altro rispettivo dominio da cui sono fuggiti saranno colpevoli di uno dei seguenti delitti: lesa maestà divina ed umana, assassinio e latrocinio pubblico di strada, furto di denaro o roba propria del Principe, incendio, falsificazione di moneta, parricidio, furto con qualità di sacrilegio violenza e scasso, furti domestici.
Una volta arrestati, quelli non sudditi saranno consegnati al tribunale e ricevuti ai confini delle rispettive giurisdizioni (articolo nove).
Quando il disertore che ha commesso i delitti di cui all’articolo nove è un suddito e sarà tornato nella giurisdizione del suo sovrano sarà messo sotto processo dai quei ministri e castigato (articolo dieci).
I forzati e buonevoglie e schiavi fuggiti dalle galere, i confinati e sequestrati fuggiti nel luogo loro destinato, sono arrestati e restituiti pur che non siano sudditi eccettuati i rei di delitti elencati in articolo nove (articolo undici).
Qui di seguito sono integralmente trascritte la carte di archivio relative agli articoli della convenzione sopra accennata ai quali il governatore di Portoferraio deve in avvenire fare riferimento per “regolare il suo contegno” nei casi di diserzione.
“Copia della convenzione tra la Reggenza del granducato di Toscana e la Repubblica di Lucca fatta e sottoscritta in Firenze nel dì 9 settembre 1739
Articolo Primo
Si faranno arrestare i desertori dell’uno e l’altro stato che si portassero nei loro rispettivi domini e si faranno a questo effetto pubblicare i bandi necessari con quella pena che sarà giudicata propria dall’uno e l’altro Principe nelli stati dei quali si proibirà di poter comprare armi,cavalli,() e munizioni
II
Seguendo l’arresto di quel desertore se ne darà subito avviso all’ufficiale più vicino di quello stato da cui averà disertato e si spedirà da questo un piccheto con uffiziale o Capo Uffiziale a riceverlo ai confini dove se ne farà la consegna con librarsene la ()
III
AI disertori che saranno consegnati non sarà dato loro castigo che possa portare loro la morte
IIII
Non saranno restituiti quei disertori che fossero sudditi dell’uno o dell’altro stato purchè siano stati a denunziarsi al Commissario a tale effetto deputato dai rispettivi Principi nel termine di dieci giorni con restituire l’Ingaggio che il disertore avesse preso la Montatura, le Armi, Cavallo ,Munizioni o altro che si trovasse avere del Reggimento dal quale averà disertato oppure di tutta la sua giusta ().Al disertore che come sopra si sarà dato in nota nel debito campo,si consegnerà un congedo libero da servirsi in ogni luogo eccettuato per il caso di soli due anni nelle piazze e guarnigioni dalle quali averà desertato
V
Passato il termine di dieci giorni assegnati senza essersi denunziato, sia il disertore in tal caso considerato non altrimenti come suddito, ma come straniero e arrestato , e datone avviso al corpo più vicino per farne la consegna come sopra
VI
Che tutte le spese che fossero occorse per l’arresto e custodia del disertore arrestato ,saranno pagate come si è praticato finora nell’atto della consegna come anche quelle che fossero bisognate per il di lui vitto consistente in solo pane e acqua….
VII
Si averanno per disertori tutti quelli che non averanno il dovuto passaporto in giorno….
VIII
Tutti i disertori non sudditi che fossero però non rei dei delitti espressi nel capitolo seguente saranno consegnati liberamente, ma rispetto ai disertori sudditi, che si fossero denunziati in detto campo e che avessero restituito l’Ingaggio e robe asportate o loro equivalente, benché colpevoli degli infrascritti delitti, non doveranno consegnarsi ma castigati dal proprio Principe come al Capitolo Dieci….
IX
Similmente sarà procurato l’arresto di tutti refugiati che nell’altro Respettivi Dominio saranno colpevoli di uno dei seguenti delitti :
Di lesa maestà divina ed umana e di stato
Di assassinamento e latrocinio pubblico di strada
Di rubamento di denaro o roba propria del Principe volgarmente detto peculato
Incendiari
Monetari falsi
Parricidi
Di furto con qualità di sacrilegio violenza e scasso
Di furti domestici
Arrestati che saranno i rei dei sopradetti delitti alla prima istanza e ancora che fossero rei di altra minore ()i nel Dominio in cui fossero refugiati, quelli non sudditi doveranno essere consegnati liberamente con tutte le Robe, Denari, Armi ed altre cose che potessero servire di prova del delitto e saranno ricevuti ai confini delle respettive giurisdizioni…
X
E quando un suddito averà commesso uno degli accennati delitti nell’altro rispettivo dominio e sarà tornato per salvarsi nella giurisdizione del suo Sovrano, dai suoi Ministri gli sarà fatto il processo e sarà castigato a tenore delle leggi del Paese alla prima autentica notizia sia loro data del commesso delitto
XI
Verranno arrestati e restituiti tutti i Forzati, Buonavoglie e Schiavi fuggiti dalle galere e tutti i confinati e sequestrati confinati dal luogo loro destinato pur che non sieno sudditi, e salvare la vita a quei che si consegneranno eccettuati i Rei dei sopramenzionati delitti.
Di questi articoli esaminati ed approvati in tutto e per tutto dalla Reggenza del Gran Duca di Toscana e dalla Repubblica di Lucca gli infrascritti sig Cavaliere Gaetano Antinori e Senatore Carlo Manzi ne promettono in ogni miglior forma la totale inviolabile operanza in nome della Reggenza e della Repubblica in fede e autentica di ciò sono passati a coscrivere la presente Convenzione di propria mano ed a farvi porre i sigilli dalle loro rispettive Armi .
Fatto in Firenze dì nove di settembre dell’anno mille Settecento trenta nove
C:a Gaetano Antinori
C:a Carlo Manzi“
(FILZA” Lettere di ministri di stato e di guerra 1690-1746” Già C6 .Carta senza numero di pagina . Carteggio del governatore .Archivio della comunità di Portoferraio 1554-1800. Archivio storico comune Portoferraio)
La carta di archivio evidenzia non solo che nel settecento l’evento della diserzione è diffuso e presente all’Elba ma anche altrove tra gli antichi stati italiani di quel secolo e quante questioni solleva tra i governi interessati.
Bisogna arrivare al 1756 per avere all’Elba finalmente una convenzione che disciplina l’episodio della diserzione tra il governo di Portoferraio e quello di Longone.
Marcello Camici

Nelle foto:
Foto di copertina - Fronte retro della prima carta convenzione
Foto 2 - Fronte retro della seconda carta convenzione






